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I.U.C. (IMU, TARI e TASI)

Imposta Unica Comunale - Informazioni anno 2017

E' istituita con decorrenza dal 1 gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), con la Legge 27.12.2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) all'articolo 1, commi  dal 639 al 722 così come, in parte modificati dal D.L. 16 del 06/03/2014. 

La IUC (Imposta Unica Comunale) si basa su due presupposti impositivi:

  • il primo costituito dal possesso di  immobili e collegato alla loro natura e valore;
  • il secondo collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

 

La IUC (Imposta Unica Comunale) si compone:

  • IMU (imposta municipale propria) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, (ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9). Di seguito si riportano le aliquote deliberate dal Consiglio Comunale nella seduta del 27.01.2017 con deliberazione n. 1:

 .... omissis .......

DELIBERA

 

1)      di confermare come segue e per i motivi esposti in premessa  le aliquote dell’Imposta Municipale Propria –IMU -   per l’anno 2017:

4,00/°° per l'abitazione principale classificata A /1, A/8 e A/9;

9,40/°° ( base imponibile ridotta al 50% per le abitazioni concesse in comodato gratuito);

9,40/°° ( imposta ridotta al 75% per le locazioni a canone concordato);

9,40/°° per i fabbricati C/1, C/3 e C/4 strumentali;

9,00/°° per i fabbricati cat. D ed aree edificabili;

9,40/°° per le altre tipologie.

dando atto che l’aliquota del 4,00/°° trova applicazione per le categorie catastali A1,A8, A9 e relative pertinenze, che l’aliquota del 9,40/°° con base imponibile ridotta al 50% trova applicazione nel rispetto così come previsto dalla nuova normativa emanata dalla Legge 208/2015 in merito al comodato e che in caso di immobili locati a canone concordato l’imposta determinata, applicando l’aliquota di base, è ridotta al 75%, così come previsto dalla nuova normativa emanata dalla Legge 208/2015 ( art.1 co. 53.54 ) ;

2)      di individuare per l’anno 2017 in € 200,00 complessive la detrazione di imposta per l’abitazione principale e relative pertinenze a favore dei soggetti passivi residenti e dimoranti abitualmente, dando atto che la stessa trova applicazione solo per le categorie catastali A1, A8, A9;

3)      di dare atto che la presente deliberazione dovrà essere inserita nel Portale del Federalismo Fiscale entro il termine previsto dalle vigenti norme.

 

 

  • TASI (tributo per i servizi indivisibili) riferita ai servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;

 Di seguito si riportano le aliquote deliberate dal Consiglio Comunale nella seduta del 27.01.20174 con deliberazione n. 2, come modificata con deliberazione CC n. 22 del 27.03.2017:

    .... omissis .......



DELIBERA

 

1)     di confermare come segue e per i motivi esposti in premessa  le aliquote del tributo per i servizi indivisibili – TASI-  per l’anno 2017 come risulta dal seguente prospetto:

 

    

Tipologia imponibile

Aliquota

Detrazione

Abitazioni principali del possessore e relative pertinenze (categorie A/1-A/8-A/9)

2,0 per mille

No detrazione

Abitazioni “concesse in comodato gratuito” e relative pertinenze

1 per mille

No detrazione

Abitazioni “concesse in locazione a canone concordato” e relative pertinenze

1 per mille

No detrazione

Fabbricati strumentali all’attività agricola

0,00 per mille

No detrazione

Fabbricati invenduti delle imprese in costruzione (c.d. “beni merce”)

1,0 per mille

No detrazione

Fabbricati categoria “D” (no “D/10”) 

1,5 per mille

No detrazione

Altre categorie di immobili non indicate in precedenza

1,0 per mille

No detrazione

Aree fabbricabili

1,0 per mille

No detrazione

Misura TASI occupante non residente

Percentuale del 25%

 

    

dando atto che:

-         in virtù del citato comma 14a dell’art. 1 della legge 208/2015, l’aliquota abitazione principale e la misura occupante trovano applicazione solo per le categorie catastali A1, A8, A9 e relative pertinenze;

-         in virtù di quanto previsto nel Regolamento IUC - Sezione TASI, la TASI non si applica ai fabbricati rurali ad uso strumentale all’attività agro-silvo-pastorale, a fronte della loro esenzione anche dall’IMU nel Comune di Castel San Niccolò, in quanto interamente compreso nelle aree montane delimitate ai sensi dell’art. 15 L. 27 dicembre 1977 n. 984 e nell’elenco dei Comuni predisposto dall’ISTAT, ai sensi dell’art. 9, comma 8 D.Lgs. 23/2011;

 

 

























 

Per le tariffe approvate dal Consiglio comunale con deliberazione n. 21 del 27.03.2017, si rimanda alla sezione TARI.

 

 

 

 

 

 

 

Nella sezione Statuto e Regolamenti è pubblicato il Regolamento della IUC Imposta Comunale Unica.

 

 

 

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